Articolo 1
È costituita una Società Cooperativa sociale denominata
“CASSIOPEA CITTÀ PROGETTI 1 - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE” A R.L.
Articolo 2
La società ha sede nel Comune di Pisa.
Il trasferimento di sede all’interno dello stesso comune potrà essere deciso dall’organo amministrativo e non comporterà modifica dello statuto.
L’organo amministrativo ha inoltre facoltà di istituire e sopprimere unità locali operative (succursali, filiali, uffici amministrativi senza stabile rappresentanza).
Spetta invece ai soci deliberare la istituzione di sedi secondarie o il trasferimento della sede in Comune diverso da quello sopra indicato.
Articolo 3
La società ha la durata fino al 31 (trentuno) dicembre 2050 (duemilacinquanta), e potrà essere prorogata a norma di legge.
L’organo amministrativo curerà l’iscrizione della Cooperativa nell’apposito Albo delle società cooperative a mutualità prevalente.
TITOLO II: SCOPI - OGGETTO
Articolo 4
La Cooperativa ha lo scopo di perseguire l’interesse generale della comunità alla promozione umana e all’integrazione sociale dei cittadini sviluppando fra essi lo spirito mutualistico e solidaristico, attraverso la gestione di servizi socio assistenziali, socio sanitari e socio educativi, conformemente all’art. 1 comma 1 della Legge 8 novembre 1991 n. 381 (specificamente punto “a”) e successive modificazioni e integrazioni, operando in particolare in favore delle fasce sociali più deboli e soggette ad emarginazione o svantaggio o comunque dei cittadini in genere.
La Cooperativa è retta e disciplinata secondo il principio della mutualità senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata, continuità di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori.
La Cooperativa ha inoltre lo scopo di offrire servizi ai propri soci.
La Cooperativa può svolgere la propria attività anche con terzi.
Notaio Enrico Barone
Allegato “B” all’atto n. 22808 della Raccolta
A norma della legge 3 Aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all’instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale.
La Cooperativa aderisce alla Confederazione Cooperative Italiane.
Articolo 5
Considerato lo scopo mutualistico come definito al precedente articolo 4, la Cooperativa ha come oggetto:
a) organizzazione e gestione completa di strutture semiresidenziali e residenziali protette, comunità familiari, comunità alloggio, case albergo, case vacanza, alloggi sociali per adulti in difficoltà, centri di pronta accoglienza, comunità educative per minori, comunità di pronta accoglienza, case di riposo, case famiglia, centri di accoglienza per ex detenuti o per soggetti comunque sottoposti a misure restrittive della libertà personale da parte dell’Autorità Giudiziaria, case di accoglienza per donne con figli minori, vittime di violenza, case di accoglienza per donne maltrattate, vittime della tratta a fine di sfruttamento sessuale, o colpevoli o vittime di reato, residenze protette e centri diurni socio educativi e socio riabilitativi;
b) gestione completa, in proprio e/o per conto terzi, di centri diurni per anziani e disabili con attività ricreative, culturali, di animazione e promozione sociale;
c) servizi infermieristici, riabilitativi e socio-sanitari in genere, sia a domicilio, sia presso le strutture protette, di ricovero e cura, pubbliche e private;
d) servizi di assistenza tutelare presso strutture residenziali e/o di ricovero e cura per anziani e disabili, pubbliche e private; comunità socio educative riabilitative per soggetti in situazione di compromissione funzionale (di carattere fisico, intellettivo o sensoriale) con assente o limitata autonomia e non richiedenti interventi sanitari continuativi;
e) servizi di assistenza, sostegno e/o cure da fornirsi sia presso famiglie sia presso strutture scolastiche, sociali e/o luoghi di lavoro o altre strutture di accoglienza, mirata all’integrazione sociale e all’inserimento scolastico e/o lavorativo riservate ai disabili fisici e/o con lievi insufficienze mentali;
f) organizzare e gestire in forma privata o per conto di enti pubblici o privati, centri sociali, centri ricreativi, asili nido, asili notturni per persone senza fissa dimora, scuole dell’infanzia, scuole parificate, centri di riabilitazione, centri di ricreazione sportiva con annessi servizi di interscuola, assistenza e trasporto sociale, lavanderie, piscine, case di vacanza marine e montane, campeggi e lo svolgimento di attività connesse di pulizia e sanificazione;
g) promuovere organizzare e gestire attività di animazione e di turismo sociale, formazione e consulenza;
h) interventi a favore di famiglie finalizzati all’educazione dei bambini, al fine di favorire l’inserimento di minori in stato di bisogno, anche momentaneo, presso le famiglie stesse (affido o adozione). Per il conseguimento dell’oggetto sociale e delle proprie finalità, la Cooperativa potrà inoltre:
1) partecipare ad appalti, gare, licitazioni pubbliche e private direttamente o A.T.I. con altre strutture socio-assistenziali, nonché stipulare convenzioni.
2) Gestire sempre in appalto o in convenzione servizi sociali, sanitari ed educativi per conto di enti pubblici, ex I.P.A.B. e privati anche presso strutture degli stessi. Può altresì, gestire in convenzione con enti pubblici e privati, servizi di assistenza sociale, educativa e sanitaria.
3) Svolgere qualunque altra attività connessa, affine o conseguente a quelle sopra elencate, nonché compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura mobiliare, immobiliare, industriale, economica e finanziaria necessarie o utili per la realizzazione degli scopi sociali, quindi fra l’altro, a titolo solamente esemplificativo:
a) acquistare, alienare, concedere ed ottenere in affitto e comodato unità immobiliari e qualunque altro mobile ed immobile.
b) Assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese e società, specie se svolgono attività analoghe e comunque connesse all’attività sociale.
La Cooperativa potrà anche aderire a Consorzi di Cooperative Sociali in conformità a quanto stabilito dall’Art. 8 Legge 381/91.
La Cooperativa potrà compiere, non come attività prevalente ma per il miglior conseguimento dell’oggetto sociale, ogni e qualsiasi operazione industriale, mobiliare ed immobiliare, ivi compresa l’assunzione di mutui con o senza garanzie reali e la concessione di fidejussioni, avalli ed ipoteche a favore di enti e società a cui la Cooperativa aderisce nonché a favore di altre cooperative, e potrà assumere partecipazioni e interessenze in altre imprese aventi oggetto analogo ed affine o connesso al proprio, inoltre potrà stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio tra i soci per la raccolta di prestiti effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell’oggetto sociale nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa.
La società potrà inoltre effettuare l’emissione di strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire solo a investitori qualificati ovvero ai soci, nell’ipotesi di cui al successivo articolo 13 dello statuto, con privilegio nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale nel rispetto dell’articolo 2514 del Codice Civile. È vietata la remunerazione degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci in misura superiore a quella prevista dall’art. 2514 lett. b) del c.c.
Sono escluse dall’oggetto sociale le attività riservate agli intermediari finanziari di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, quelle riservate alle società di intermediazione mobiliare di cui alla legge 197/1991 e quant’altro disciplinato dal D.Lgs 23 luglio 1996 n. 415, le attività di mediazione e consulenza di cui alla legge 7 marzo 1996 n. 108, nonché l’attività delle imprese di investimento di cui all’art. 18 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58.
La società è disciplinata e intende operare nell’ambito delle norme generali sulla cooperazione e dai principi di mutualità previsti dalle vigenti leggi dello Stato in materia e si propone altresì di creare in aggiunta a quanto stabilisce la legge sulla cooperazione, tutte quelle forme di assistenza e previdenza fra i soci ammalati ed inabili al lavoro nonché di promuovere il miglioramento economico dei singoli soci.
TITOLO III: SOCI
Articolo 6
Il numero dei soci, ai sensi dell’art. 2522 del codice civile, è illimitato, ma non inferiore al minimo stabilito dalla legge.
La società può essere costituita da almeno tre soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme della società a responsabilità limitata.
I requisiti richiesti per l’ammissione a soci sono quelli previsti dall’art. 23 D. Lgs. C.P.S. n. 1577 del 14 dicembre 1947 e successive modificazioni e quelli previsti dal presente statuto per le persone giuridiche.
Possono altresì essere socie persone giuridiche pubbliche o private nonchè Associazioni ed Enti comunque costituiti che siano in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali. Non possono essere soci lavoratori coloro che non rispettano i requisiti previsti dal comma 2 dell’art. 2527 c.c. e ss.mm., fatte salve eventuali deroghe previste dalla legge stessa.
Possono essere soci, oltre che le persone giuridiche come sopra previsto, i lavoratori di ambo i sessi che abbiano compiuto il diciottesimo anno di età che esercitino mestieri attinenti alla natura dell’attività della Cooperativa e che, per la loro capacità effettiva di lavoro, attitudine e specializzazione professionale, possano partecipare direttamente ai lavori della Cooperativa ed attivamente cooperare al suo esercizio ed al suo sviluppo. In deroga a quanto precede, possono essere ammessi come soci cooperatori anche elementi tecnici ed amministrativi, in numero strettamente necessario al buon funzionamento della Cooperativa.
Chi intende essere ammesso come socio dovrà presentare all’Organo amministrativo domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:
a) l’indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita;
b) l’indicazione della effettiva attività svolta, della condizione professionale, delle specifiche competenze possedute;
c) i motivi della richiesta e la categoria di soci a cui si chiede di essere iscritto;
d) l’ammontare del capitale che propone di sottoscrivere, il quale non dovrà comunque essere inferiore né superiore ai limiti di legge;
e) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto e l’eventuale regolamento e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali.
Se trattasi di persone giuridiche, oltre a quanto previsto nei precedenti punti b), c), d) ed e), relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:
a) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica e la sede legale;
b) la deliberazione dell’organo sociale che ha autorizzato la domanda;
c) la qualità della persona che sottoscrive la domanda;
d) il nominativo dell’incaricato a rappresentarla ed eventuale sostituto.
È consentita l’ammissione di soci volontari nei limiti di cui appresso. I soci volontari prestano le loro attività gratuitamente per fini di solidarietà. Tale categoria di soci deve essere iscritta in un apposito libro dei soci ed
il loro numero non può superare il 50% (cinquanta per cento) del numero complessivo dei soci. Ai soci volontari non va applicato alcun contratto collettivo di lavoro subordinato ed autonomo, fatta eccezione delle norme di assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
Ai soci volontari spetta solo il rimborso delle spese effettivamente sostenute nel corso delle attività di volontariato.
È consentita l’ammissione di soci in speciali categorie in ragione dell’interesse alla loro formazione ovvero al loro inserimento nell’impresa. Tali categorie speciali non possono ricomprendere un numero di soci superiore al terzo del totale dei soci e l’appartenenza a tali categorie speciali non può protrarsi oltre il quinquennio; decorso tale termine il socio acquisisce automaticamente i diritti spettanti agli altri soci cooperatori.
Sull’accoglimento o sul rigetto della domanda decide l’organo amministrativo con deliberazione motivata, salvo il ricorso, in caso di rigetto, all’assemblea dei soci ai sensi dell’articolo 2528 del Codice Civile.
La delibera di ammissione diventerà operativa e sarà annotata nel libro dei soci solo dopo che da parte del nuovo ammesso siano stati effettuati i versamenti di cui in appresso.
Trascorso un mese dalla data della comunicazione di ammissione, da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., senza che siano stati effettuati detti versamenti la delibera diventerà inefficace.
La qualità di socio si acquista con la sottoscrizione e con il pagamento della quota, che comportano l’accettazione incondizionata dello statuto.
Articolo 7
Il nuovo ammesso deve versare, oltre l’importo della quota sociale sottoscritta, una somma a titolo di sovrapprezzo eventualmente determinato per ciascun esercizio dall’assemblea in sede di approvazione del bilancio su proposta degli amministratori, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dall’ultimo bilancio approvato.
I soci sono obbligati:
a) al versamento della quota sottoscritta e del sovrapprezzo;
b) ad osservare lo statuto, il regolamento interno se deliberato e le delibere legalmente prese dall’assemblea o dall’organo amministrativo;
c) a partecipare con la loro opera all’attività dell’impresa sociale a secondo della necessità della stessa.
Articolo 8
La qualità di socio si perde per morte - ed in caso di persone giuridiche, per scioglimento e cancellazione - nonché, relativamente a tutte le categorie di soci, per recesso e per esclusione.
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2473 C.C., in quanto applicabili e a quanto previsto all’articolo 11 del presente statuto, il recesso è ammesso quando il socio:
a) abbia perduto i requisiti per l’ammissione;
b) non sia più in grado di partecipare al raggiungimento degli scopi sociali;
c) quando la società deliberi la proroga della durata ed il socio risulti dissenziente.
Spetta all’organo amministrativo accertare le motivazioni della domanda di recesso e di provvedere nei modi e nei tempi di cui all’articolo 2532 C.C.
Articolo 9
Oltre che nei casi previsti dall’articolo 2533 del Codice Civile, può dall’organo amministrativo con deliberazione motivata essere escluso il socio che:
a) non è più in grado di concorrere al raggiungimento degli scopi sociali oppure che ha perduto i requisiti per l’ammissione;
b) che nell’esecuzione del proprio lavoro commetta atti valutabili come notevole inadempimento ai sensi dell’articolo 1455 c.c. o in qualunque modo danneggi o tenti di danneggiare materialmente la Società;
c) che svolga attività in contrasto o concorrente con quella della società;
d) che non osservi le disposizioni contenute nello statuto, nei regolamenti interni e nelle deliberazioni legalmente prese dagli organi sociali competenti;
e) che senza giustificati motivi non adempia puntualmente agli obblighi assunti a qualunque titolo verso la società;
f) si renda moroso nel pagamento della quota sottoscritta o di qualsiasi altro pagamento.
Il socio moroso, ai sensi dell’articolo 2531 del Codice Civile, deve essere invitato a mezzo lettera raccomandata a mettersi in regola con i versamenti. Trascorsi 2 (due) mesi dall’invito senza che il socio abbia provveduto a regolarizzare la propria posizione lo stesso sarà escluso dalla società.
In ogni caso, i ritardati pagamenti sono gravati di interessi nella misura che verrà stabilita dall’Assemblea attraverso apposito regolamento.
Articolo 10
Il socio receduto o escluso e gli eredi o legatari del socio defunto avranno diritto soltanto al rimborso del valore nominale delle somme versate oppure dalla minore somma risultante dal bilancio dell’esercizio nel quale si verifica lo scioglimento del rapporto sociale.
La domanda di rimborso deve essere fatta con lettera raccomandata e, nel termine di 180 (centottanta) giorni dalla approvazione del bilancio relativo al detto esercizio, deve procedersi alla liquidazione.
Ai sensi dell’articolo 2534, secondo comma, del codice civile, in caso di morte del socio gli eredi provvisti dei requisiti per l’ammissione alla società possono, se lo vogliano, subentrare nella partecipazione del socio deceduto. In ogni caso i soci receduti od esclusi rispondono per un anno dal giorno in cui il recesso o l’esclusione sono avvenuti, verso la società per il pagamento dei conferimenti non versati e, ai sensi dell’articolo 2536 del Codice Civile, nei limiti della somma loro liquidata in caso di insolvenza della società.
Nello stesso modo e per lo stesso termine sono responsabili gli eredi o legatari del socio defunto che non vogliano o non possano subentrare nella quota del socio defunto.
PATRIMONIO SOCIALE
Articolo 11
Il patrimonio della società è costituito:
a) dal capitale sociale, che è variabile ed è formato da un numero illimitato di quote del valore nominale ciascuna non inferiore e non superiore ai limiti consentiti dalle leggi vigenti;
b) dalla riserva legale, formata con le quote degli avanzi di gestione, con le quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, esclusi ed agli eredi o legatari di soci defunti a norma dell’articolo precedente;
c) da eventuali riserve straordinarie formate dagli avanzi di gestione a tale scopo destinati, e dall’accantonamento del sovrapprezzo;
d) da altro fondo o accantonamento costituito a copertura di particolari rischi o in previsione di oneri futuri;
e) da qualunque liberalità che pervenisse alla società al fine di essere impiegata per gli scopi sociali e da eventuali altri fondi di riserva speciali costituiti in conformità a norma di legge.
È fatto divieto di distribuire le riserve tra i soci sia durante la vita della società che al suo scioglimento; alle riserve vengono pertanto riconosciute le condizioni di cui all’articolo 12 della legge 16 dicembre 1977 n. 904 e sue successive modifiche ed integrazioni.
Articolo 12
Le quote non possono essere sottoposte a pegno o vincolo e né essere cedute nemmeno ad altri soci con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli Amministratori ai sensi dell’articolo 2530 c.c. primo comma, salvo in questo caso il diritto di recesso del socio, da esercitarsi però non prima che siano decorsi due anni dall’ingresso nella Cooperativa.
Le somme versate per sovrapprezzo non sono rimborsabili in nessun caso.
Nessun socio può possedere nella società Cooperativa una quota il cui importo superi il limite massimo stabilito dalla legge.
Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio e conseguentemente i soci nei limiti delle quote sottoscritte.
ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO
Articolo 13
L’esercizio sociale va dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.
Alla fine di ogni esercizio sociale l’organo amministrativo provvede alla redazione del progetto di Bilancio, previo esatto inventario, da compilarsi con criteri di oculata prudenza e alla predisposizione, nel caso di obbligo di Legge, della relazione degli amministratori di cui al primo comma dell’articolo 2428 del Codice Civile, indicando specificatamente nella stessa i criteri seguiti per il conseguimento degli scopi statutari, in conformità con il carattere cooperativo della Società, nonché evidenziando nella nota integrativa, ai sensi dell’articolo 2545 e 2513 del codice civile, le condizioni di prevalenza mutualistica.
Il progetto di bilancio deve essere presentato alla decisione dei soci per l’approvazione entro 120 (centoventi) giorni dalla chiusura dell’esercizio sociale, ovvero entro 180 (centottanta) giorni qualora venga redatto il bilancio consolidato oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all’oggetto della società,
segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o, in assenza di questa, nella nota integrativa al bilancio.
Spetta all’organo amministrativo sentito il parere dell’organo di controllo, ove nominato, fissare i compensi ovvero i ristorni da riconoscere ai soci nel rispetto della proporzione della quantità e qualità degli scambi e prestazioni mutualistiche fornite dagli stessi ed evidenziate in bilancio in maniera autonoma e distinta, ai sensi dell’articolo 2545 sexies del codice civile, il tutto commisurato alle giornate ed ore di lavoro prestate in relazione alle mansioni attribuite ed effettivamente svolte, comunque nei limiti e con le modalità stabilite dalle vigenti norme in materia.
La stessa Assemblea delibera sulla distribuzione degli utili annuali, al netto di tutte le spese e costi, pagati o da pagare, compresi gli ammortamenti, destinandoli come segue:
a) non meno del 30% (trenta per cento) al fondo di riserva legale;
b) al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all’art. 11 L. n. 59/92 e successive modificazioni, nella misura di legge;
c) all’eventuale aumento gratuito del capitale sottoscritto e versato nei limiti consentiti dall’art. 7 della Legge 31 gennaio 1992 n. 59 per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali;
d) un dividendo ai soci cooperatori e volontari, in misura non superiore all’interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto il capitale effettivamente versato, qualora sussistano le condizioni di cui all’art. 2545 – quinquies, secondo comma, C.C.;
e) un dividendo ai sottoscrittori degli strumenti finanziari partecipativi privi di diritti di amministrazione previsti dal Titolo V, nella misura stabilita dalla deliberazione assembleare di emissione;
f) un eventuale ristorno ai soci cooperatori, ai sensi dell’art. 2545 – sexies C.C. e del successivo art. 25;
g) l’eventuale residuo a fondo di riserva straordinaria. In deroga a quanto sopra stabilito, l’Assemblea potrà deliberare di destinare tutti gli utili di esercizio al fondo di riserva legale, ad eccezione di quelli da destinarsi conformemente alle disposizioni di legge per il mantenimento dei requisiti mutualistici ai fini fiscali.
Le riserve di qualsiasi tipo e comunque costituite non possono essere ripartite tra i soci sotto qualsiasi forma sia durante la vita della società che al suo scioglimento.
ORGANI SOCIALI - ASSEMBLEA
Articolo 14
I soci decidono sulle materie riservate alla loro competenza dalla legge, dal presente statuto, nonché sugli argomenti che uno o più amministratori, o tanti soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, sottopongono alla loro approvazione.
In ogni caso sono riservate alla competenza dei soci le seguenti competenze:
a) approvare il bilancio, nei limiti e alle condizioni di cui all’art. 2364 c.c.;
b) nominare le cariche sociali;
c) determinare la retribuzione annuale degli amministratori e dell’organo di controllo ove la carica non sia gratuita;
d) deliberare sulle responsabilità degli Amministratori e dell’organo di controllo;
e) deliberare sulle modifiche dello statuto sociale e sullo scioglimento della società;
f) deliberare su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione sociale riservate alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dagli Amministratori.
Nel caso in cui le decisioni abbiano ad oggetto le materie indicate alle precedenti lettere c), d) ed e), nonché in
tutti gli altri casi espressamente previsti dalla legge o dal presente statuto, oppure quando lo richiedano uno o più amministratori o un numero di soci che rappresentano almeno un terzo del totale dei soci, le decisioni dei soci devono essere adottate mediante deliberazione assembleare, nel rispetto del metodo collegiale.
Sarà competenza altresì dell’assemblea, nel rispetto delle leggi, del presente statuto e degli scopi sociali ivi
stabilite nell’ambito del regolare svolgimento della vita sociale, stabilire criteri e modalità per la realizzazione di scopi di previdenza e mutualità, di cooperazione e di istruzione cooperativa, da disciplinarsi con eventuale apposito regolamento interno.
I soci hanno diritto di chiedere la convocazione dell’assemblea a condizione però che la domanda relativa sia presentata da almeno un quinto dei soci che hanno diritto di voto nell’assemblea; in questo ultimo caso l’assemblea deve essere convocata senza ritardo entro 20 (venti) giorni dalla richiesta.
DECISIONI DEI SOCI
Articolo 15
Le decisioni dei soci, salvo i casi in cui devono essere adottate con delibera assembleare, possono essere adottate mediante consultazione scritta.
La consultazione scritta avviene su iniziativa dell’organo amministrativo, e consiste in una proposta di deliberazione contenente l’esatto testo della decisione da adottare e quanto comunque necessario per assicurare una adeguata informazione ai soci sugli argomenti da trattare, compresa la menzione dell’eventuale parere dell’organo di controllo, se nominato.
La relativa procedura non è soggetta a particolari vincoli, salvo il rispetto di quanto in appresso stabilito, purché sia assicurato a ciascun socio il diritto di partecipare alla decisione, e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione.
La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento, ovvero di più documenti, che contengano il medesimo testo di decisione, da parte di tanti soci che rappresentino almeno la maggioranza di tutti i soci.
Il testo della decisione inviato ai soci al domicilio risultante dal libro soci, deve indicare il termine entro il quale i soci stessi devono trasmettere la risposta presso la sede sociale.
Il procedimento, compresa la relativa approvazione, deve concludersi entro 30 (trenta) giorni dal suo inizio, o nel diverso termine indicato nel testo della decisione.
La risposta deve essere riportata in calce al documento ricevuto e deve contenere una approvazione, un diniego ovvero una astensione espressa.
La mancanza di risposta nel termine indicato viene considerata come voto contrario.
Le risposte devono essere trasmesse presso la sede sociale con qualsiasi mezzo che consenta di verificarne la provenienza e di aver riscontro della ricezione, e devono essere conservate dalla società.
Le decisioni così adottate devono risultare da apposito verbale redatto a cura dell’organo amministrativo e trascritte, senza indugio, nel libro delle decisioni dei soci.
Le trasmissioni previste nel presente comma potranno avvenire con qualsiasi mezzo e/o sistema di comunicazione che consenta un riscontro della spedizione e del ricevimento, compresi il fax e la posta elettronica. In
questi ultimi casi le trasmissioni ai soci dovranno essere fatte al numero di fax e/o all’indirizzo di posta elettronica che siano stati espressamente comunicati dai soci medesimi e che risultino dal libro soci.
Le decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei soci.
Articolo 16
L’assemblea deve essere convocata dall’Organo Amministrativo anche fuori della sede sociale, purché in Italia.
L’Assemblea viene convocata con avviso spedito almeno otto giorni prima di quello fissato per l’assemblea, con lettera raccomandata A.R. oppure consegnata personalmente ai soci ovvero a mezzo telefax, posta elettronica con avviso spedito al numero di telefax, all’indirizzo di posta elettronica o allo specifico recapito che siano stati espressamente comunicati dal socio e che risultino espressamente dal libro soci. In ogni caso dovrà essere comunicata alla società la conferma della ricezione dell’avviso di convocazione. Nell’avviso di convocazione debbono essere indicati il giorno, il luogo, l’ora dell’adunanza e l’elenco delle materie da trattare.
Nell’avviso di convocazione potrà essere prevista una data ulteriore di seconda convocazione per il caso in cui nella adunanza prevista in prima convocazione l’assemblea non risultasse legalmente costituita.
In mancanza di formale convocazione l’assemblea si reputa regolarmente costituita in forma totalitaria quando ad essa partecipa l’intero capitale sociale e tutti gli Amministratori e l’organo di controllo, se nominati, sono presenti o informati, e nessuno si oppone alla trattazione degli argomenti.
Articolo 17
L’Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione. In caso di assenza o di impedimento di questi, l’Assemblea sarà presieduta dal Vice Presidente ed in caso di assenza o di impedimento di questi, dalla persona eletta con il voto della maggioranza dei presenti.
L’Assemblea nomina un segretario anche non socio ed occorrendo uno o più scrutatori anche non soci.
Spetta al Presidente dell’Assemblea constatare la regolare costituzione della stessa, accertare l’identità e la legittimazione dei presenti, dirigere e regolare lo svolgimento dell’assemblea ed accertare i risultati delle votazioni.
È possibile tenere le riunioni dell’Assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi, contigui o distanti, audio/video collegati, e ciò alle seguenti condizioni, di cui dovrà essere dato atto nel relativo verbale:
- che siano presenti nello stesso luogo il Presidente ed il Segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale;
- che sia consentito al Presidente dell’assemblea di accertare l’identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell’adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti;
- che siano indicati nell’avviso di convocazione (salvo che si tratti di assemblea totalitaria) i luoghi audio/video collegati a cura della società, nei quali gli intervenuti potranno affluire, dovendosi ritenere svolta la riunione nel luogo ove saranno presenti il Presidente ed il soggetto verbalizzante; dovranno inoltre essere predisposti tanti fogli presenze quanti sono i luoghi audio/video collegati in cui si tiene la riunione.
Articolo 18
Nell’assemblea hanno diritto di voto coloro che risultino iscritti nel libro dei soci da almeno tre mesi e che siano in regola con i versamenti.
Ciascun socio ha un solo voto qualunque sia l’importo della quota posseduta. In caso di malattia o di altro impedimento i soci possono farsi rappresentare nell’assemblea soltanto dagli altri soci mediante deleghe scritte delle quali deve essere fatta menzione nel verbale. Un socio non può rappresentare più di due soci.
Ai sensi dell’articolo 2539, secondo comma del codice civile, il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare anche dal coniuge, dai parenti fino al terzo grado e dagli affini fino al secondo grado, che collaborino all’impresa. Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità delle deleghe.
Le assemblee, sono valide, qualunque sia l’oggetto da trattare, in prima convocazione quando siano presenti tanti soci che rappresentano la maggioranza dei voti spettanti a tutti i soci, ed in seconda convocazione con la presenza di almeno un terzo dei soci.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti dei soci presenti e rappresentati; nelle elezioni delle cariche sociali risultano nominati coloro che riportano un numero maggiore di voti.
Le deliberazioni relative alle modifiche statutarie ed allo scioglimento anticipato della società, per essere valide, dovranno riportare il voto favorevole di tanti soci che rappresentano almeno un terzo dei voti di tutti i soci, tanto in prima quanto in seconda convocazione.
ORGANO AMMINISTRATIVO
Articolo 19
La Cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da almeno tre membri nominati secondo criteri di democraticità e secondo quanto disposto dal regolamento interno.
Gli amministratori durano in carica per un periodo massimo di tre esercizi, e sono rieleggibili.
Gli amministratori sono dispensati dal prestare cauzione. Gli amministratori non hanno diritto a retribuzione, salvo che non lo deliberi l’assemblea, la quale può anche stabilire che ad essi vengano concessi gettoni di presenza. Ad essi spetta comunque il rimborso, anche determinato forfettariamente, delle spese sostenute per conto della società nell’esercizio delle loro mansioni.
I Consiglieri eleggono tra loro un Presidente, nominano anche, per la redazione dei verbali, un segretario che può essere un estraneo al consiglio.
Articolo 20
Il Consiglio di Amministrazione si riunisce nella sede sociale o anche altrove, purché nel territorio italiano, previa convocazione a cura del Presidente, ogni volta che lo stesso lo ritenga opportuno, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno due amministratori.
La convocazione è fatta mediante avviso domiciliare ai consiglieri, da comunicarsi tramite lettera raccomandata, fax, e mail o telegramma almeno tre giorni prima dell’adunanza e contenente l’ordine del giorno.
Le riunioni sono costituite validamente, anche in mancanza delle precedenti formalità, qualora siano presenti tutti gli Amministratori in carica e l’intero Organo di controllo, se nominato. Le decisioni del Consiglio possono essere adottate anche mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto; in tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l’argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.
Le decisioni assunte in forma di deliberazione collegiale sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.
Articolo 21
Il Consiglio di amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione sia ordinaria che straordinaria della società nonché per l’adozione di tutte le delibere inerenti alle competenze ad esso attribuite dalla legge o dal presente statuto sociale.
Essa può deliberare, pertanto, su tutti gli atti e le operazioni di ordinaria e straordinaria amministrazione che comunque rientrino nell’oggetto sociale, fatta eccezione di quelli che per legge sono di esclusiva competenza dei soci. Potrà tra l’altro anche deliberare l’adesione della Cooperativa a consorzi di cooperative, ad organismi federativi e consortili, e ad organi provinciali e nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela la cui azione possa tornare utile alla Cooperativa stessa ed ai soci.
Il consiglio può delegare parte delle proprie attribuzioni a uno o più membri oppure ad un comitato esecutivo, il cui numero e le cui attribuzione sono fissati dallo stesso consiglio, il tutto ai sensi e nei limiti dell’articolo 2381 e 2544 c.c.
L’organo amministrativo, nei limiti consentiti dalla legge, può nominare procuratori, un direttore e dei comitati tecnici, anche tra estranei stabilendone la composizione, le mansioni ed eventualmente i compensi.
Articolo 22
Il presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza e la firma sociale; rappresenta a tutti gli effetti la società di fronte ai terzi ed in giudizio.
Nell’assenza o impedimento del Presidente tutti i poteri a lui attribuiti si intendono conferiti al Vice Presidente.
Nei confronti dei terzi l’intervento e la relativa sottoscrizione del membro del consiglio che sostituisce il presidente, deve essere accompagnata dalla relativa delibera consiliare.
Il Consiglio di Amministrazione, nei limiti di legge, può delegare le proprie attribuzioni a un comitato esecutivo composto di alcuni dei suoi membri o ad uno o più amministratori delegati, determinando i limiti della delega.
ORGANO DI CONTROLLO
Articolo 23
La società può nominare un organo di controllo monocratico o collegiale o un revisore determinandone competenza, poteri e retribuzione, ai sensi di legge, con funzione, nei casi consentiti dalla legge anche di revisione legale dei conti.
La nomina dell’organo di controllo è in ogni caso obbligatoria nelle ipotesi previste dall’articolo 2477 c.c.
Si applicano, anche con riferimento alle competenze, ai poteri ed alla revisione legale dei conti le disposizioni previste per le società per azioni e la normativa in materia di organi di controllo e di revisione legale dei conti, in quanto compatibili.
Per tutto quanto non espressamente qui previsto si fa riferimento alla normativa in materia di organo di controllo e revisione legale dei conti.
L’organo di Controllo è nominato dalla stessa Assemblea e resta in carica per tre esercizi scadenti alla data dell’Assemblea convocata per l’approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio della carica.
La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui l’Organo di Controllo è stato ricostituito.
CLAUSOLA COMPROMISSORIA
Articolo 24
Qualsiasi controversia dovesse insorgere tra i soci ovvero tra i soci e la società che abbia ad oggetto diritti disponibili relativi al rapporto sociale, ad eccezione di quelle nelle quali la legge prevede l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, dovrà essere risolta da un arbitro nominato dal Presidente del Tribunale del luogo ove ha sede la società su richiesta fatta dalla parte più diligente.
DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI
Articolo 25
L’esercizio sociale si chiude il trentuno dicembre di ogni anno.
Articolo 26
La Cooperativa dovrà altresì dotarsi del regolamento interno previsto dalla legge 142/2001.
Articolo 27
In qualunque caso di scioglimento della società, l’assemblea nominerà uno o più liquidatori, preferibilmente fra i soci, stabilendone i poteri. In caso di scioglimento della Cooperativa, l’intero patrimonio sociale, dedotti soltanto il rimborso delle quote effettivamente versate dai soci ed eventualmente rivalutate ed i dividendi eventualmente maturati, di cui al primo comma lettera c) dell’articolo 26 D.Lgs.C.P.S. n. 1577 del 1947, deve essere destinato a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui alla Legge 59/92 e successive modificazioni. Le clausole mutualistiche sopra estese sono inderogabili e devono essere di fatto osservate.
Articolo 28
Per quanto non è regolato dal presente statuto e dagli eventuali regolamenti interni, valgono le disposizioni legislative sulle società cooperative a responsabilità limitata rette coi principi della mutualità agli effetti tributari e delle leggi speciali applicabili in materia.
Qualora la società cooperativa dovesse superare i limiti previsti dall’articolo 2519 del codice civile, o sue successive modifiche, in tema di numero di soci cooperatori o di attivo dello stato patrimoniale, l’assemblea dei soci dovrà essere senza indugio convocata per adeguare il presente statuto alla normativa in tema di società per azioni, in quanto compatibile.
Firmato: Riccardo LONI
Enrico BARONE, notaio